
Il secondo disegno di legge di autorizzazione definisce un metodo per calcolare le emissioni di gas serra durante il ciclo di vita dei combustibili rinnovabili da fonti non biologiche. L'approccio tiene conto delle emissioni di gas serra lungo tutto il ciclo di vita dei combustibili, comprese le emissioni a monte, le emissioni associate all'approvvigionamento di energia elettrica dalla rete, alla lavorazione e al trasporto di tali combustibili fino al consumatore finale. Il metodo chiarisce inoltre le modalità per coprodurre le emissioni di gas serra da idrogeno rinnovabile o dai suoi derivati in impianti che producono combustibili fossili.
La Commissione europea afferma che l'RFNBO sarà conteggiato ai fini dell'obiettivo dell'UE in materia di energie rinnovabili solo se ridurrà le emissioni di gas serra di oltre il 70 percento rispetto ai combustibili fossili, lo stesso standard dell'idrogeno rinnovabile applicato alla produzione di biomassa.
Inoltre, secondo la nota della Commissione che accompagna il disegno di legge di autorizzazione, sembra essere stato raggiunto un compromesso sulla classificazione degli idrocarburi a basso tenore di carbonio (idrogeno prodotto dall'energia nucleare o eventualmente da combustibili fossili che possono essere catturati o stoccati) come idrogeno rinnovabile, con una decisione separata sugli idrocarburi a basso tenore di carbonio entro la fine del 2024. Secondo la proposta della Commissione, entro il 31 dicembre 2024, l'UE stabilirà nella sua legge delega le modalità per valutare la riduzione delle emissioni di gas serra derivanti da combustibili a basse emissioni di carbonio.
Data di pubblicazione: 21 febbraio 2023