Contenuto di due leggi attuative previste dalla Direttiva sulle energie rinnovabili (RED II) adottata dall'Unione Europea (I)

Secondo una dichiarazione della Commissione Europea, la prima legge delega definisce le condizioni necessarie affinché l'idrogeno, i combustibili a base di idrogeno o altri vettori energetici possano essere classificati come combustibili rinnovabili di origine non biologica (RFNBO). Il disegno di legge chiarisce il principio di "addizionalità" dell'idrogeno, sancito dalla Direttiva UE sulle energie rinnovabili, che prevede che le celle elettrolitiche che producono idrogeno debbano essere collegate alla nuova produzione di energia elettrica rinnovabile. Questo principio di addizionalità è ora definito come "progetti di energia rinnovabile che entrano in funzione non prima di 36 mesi rispetto agli impianti che producono idrogeno e suoi derivati". Il principio mira a garantire che la produzione di idrogeno rinnovabile incentivi un aumento della quantità di energia rinnovabile disponibile per la rete rispetto a quella già disponibile. In questo modo, la produzione di idrogeno sosterrà la decarbonizzazione e integrerà gli sforzi di elettrificazione, evitando al contempo di esercitare pressione sulla produzione di energia elettrica.

La Commissione europea prevede che la domanda di elettricità per la produzione di idrogeno aumenterà entro il 2030 con l'implementazione su larga scala di grandi celle elettrolitiche. Per realizzare l'ambizione di REPowerEU di produrre 10 milioni di tonnellate di combustibile rinnovabile da fonti non biologiche entro il 2030, l'UE avrà bisogno di circa 500 TWh di elettricità rinnovabile, pari al 14% del consumo energetico totale dell'UE entro quella data. Questo obiettivo si riflette nella proposta della Commissione di aumentare l'obiettivo di energia rinnovabile al 45% entro il 2030.

La prima legge delega definisce inoltre le diverse modalità con cui i produttori possono dimostrare che l'elettricità rinnovabile utilizzata per produrre idrogeno è conforme alla regola di addizionalità. Introduce inoltre standard volti a garantire che l'idrogeno rinnovabile venga prodotto solo quando e dove vi sia sufficiente energia rinnovabile (la cosiddetta rilevanza temporale e geografica). Per tenere conto degli impegni di investimento esistenti e consentire al settore di adattarsi al nuovo quadro normativo, le norme saranno introdotte gradualmente e sono progettate per diventare più rigorose nel tempo.

Lo scorso anno, la bozza di legge sull'autorizzazione dell'Unione Europea richiedeva una correlazione oraria tra la fornitura e l'utilizzo di energia elettrica rinnovabile, il che significa che i produttori avrebbero dovuto dimostrare ogni ora che l'elettricità utilizzata nelle loro celle proveniva da nuove fonti rinnovabili.

Il Parlamento europeo ha respinto il controverso collegamento orario nel settembre 2022, dopo che l'organismo di categoria dell'idrogeno dell'UE e l'industria dell'idrogeno, guidata dal Consiglio per l'energia rinnovabile dell'idrogeno, hanno dichiarato che non era praticabile e avrebbe fatto aumentare i costi dell'idrogeno verde nell'UE.

Questa volta, il disegno di legge di autorizzazione della Commissione mette a punto un compromesso tra queste due posizioni: i produttori di idrogeno potranno abbinare la loro produzione di idrogeno all'energia rinnovabile sottoscritta su base mensile fino al 1° gennaio 2030, per poi accettare solo collegamenti orari. Inoltre, la norma stabilisce una fase di transizione, consentendo ai progetti di idrogeno verde operativi entro la fine del 2027 di essere esentati dalla disposizione di addizionalità fino al 2038. Questo periodo di transizione corrisponde al periodo in cui la cella si espande e immette sul mercato. Tuttavia, dal 1° luglio 2027, gli Stati membri hanno la possibilità di introdurre norme più severe in materia di dipendenza oraria.

Per quanto riguarda la rilevanza geografica, la legge stabilisce che gli impianti di energia rinnovabile e le celle elettrolitiche che producono idrogeno siano situati nella stessa area di gara, definita come l'area geografica più estesa (solitamente un confine nazionale) in cui i partecipanti al mercato possono scambiare energia senza allocazione di capacità. La Commissione ha affermato che ciò è necessario per garantire che non vi sia congestione di rete tra le celle che producono idrogeno rinnovabile e le unità di energia rinnovabile, e che è opportuno richiedere che entrambe le unità si trovino nella stessa area di gara. Le stesse regole si applicano all'idrogeno verde importato nell'UE e implementato tramite il sistema di certificazione.


Data di pubblicazione: 21 febbraio 2023
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